SCHEDA SANITARIA /
Normative / Circolazione
/ Diritto di accesso alla scheda sanitaria
La scheda sanitaria può essere rilasciata:
- al diretto interessato
- al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso
di minore o incapace
- a persona fornita di delega
- all’Autorità giudiziaria
- agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.)
- al S.S.N.
- agli eredi legittimi con riserva per determinate notizie
- per raccolte epidemiologiche scientifico-statistico purché
sia mantenuto l’anonimato
La scheda sanitaria non può essere rilasciata:
- a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti
stretti)
- al altri medici senza la autorizzazione del paziente
- ai patronati
- ai Ministeri e all’Autorità di PS solo
le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitario
Torna all'indice